Vietato aggredire la pensione con la legge salvasuicidi

Nel sovraindebitamento le pensioni sono lasciate libere?

Con la legge 3/2012, nota come legge “Salva Suicidi”, il legislatore ha introdotto tre procedure di esdebitazione per coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare. La ratio della norma è quella di porre un rimedio a tutte quelle situazioni di sovraindebitamento a cui un soggetto può ricorrere, per una serie di eventi che possono prescindere dalla sua volontà. 

In particolare, queste procedure dovrebbero garantire al debitore di far “ripartire” il proprio patrimonio.

La questione trattata dal Tribunale di Parma con decreto del Dott. Vernizzi, in particolare, ha riguardato una liquidazione del patrimonio richiesta da una famiglia la quale, per i debiti contratti, perdeva l’abitazione principale e vedeva il marito cedere il quinto della pensione per sostenere le spese legate al trasloco. 

Al fine di evitare ulteriori azioni esecutive contro la pensione del marito, già ridotta a causa della cessione del quinto, veniva avviata la procedura di liquidazione del patrimonio ex legge n. 3/2012, mettendo a disposizioni il ricavato della vendita dell’immobile in asta. 

L’Avvocato della famiglia chiedeva, in giudizio, la sospensione immediata della cessione del quinto, nel rispetto della par condicio creditorum

Secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, peraltro confermato dalla riforma in materia di crisi di impresa, in materia di sovraindebitamento il giudice decidere in conformità al favor debitoris, leit motiv degli istituti in esame, volti a concedere una seconda chance al debitore, consentendogli di ristrutturare integralmente la propria situazione debitoria e restituendogli la potenzialità di acquisto perduta.

In base a questo orientamento, gli effetti dei finanziamenti con cessione del quinto devono potersi sospendere affinché l’ente finanziatore entri a far parte della massa dei creditori e subisca proporzionalmente la falcidia del credito: il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria è infatti un credito futuro che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirli, di talché anche al fine di meglio rispettare la par condicio creditorum, detto credito non può che essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari. 

In ossequio a questo orientamento, il giudice ha, quindi, accolto la richiesta di sospensione della cessione del quinto della pensione percepita.