Infatti, in base alla disposizione citata, possono accedere all’agevolazione:
- il nudo proprietario, il proprietario dell’immobile o chi risulta titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), ovvero
- chi detiene l’immobile in base a un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato.
In particolare, il possesso e la detenzione devono risultare da un atto registrato in quanto, in mancanza di tale requisito all’inizio dei lavori, ovvero al momento del sostenimento delle spese, preclude l’accesso all’agevolazione fiscale. La preclusione permane anche in caso di successiva regolarizzazione.
La circolare precisa, inoltre, che rientra nell’ambito della detrazione il promissario acquirente dell’immobile oggetto d’intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
In tale circostanza, ai sensi della circolare ministeriale n. 19/E/2020, non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore che può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell’anticipata immissione nel possesso dell’immobile.
Alla luce dei chiarimenti forniti, Tizio potrà accedere alle agevolazioni previste in quanto egli risulta detentore dell’immobile e ha correttamente adempiuto agli obblighi di registrazione anteriormente all’inizio dei lavori. Va da sé che Tizio dovrà sostenere effettivamente le spese dichiarate.