Di fondamentale importanza risulta però, il diritto alla disconnessione, in quanto è volto a proteggere il lavoratore agile da una eccessiva ingerenza della vita lavorativa nella vita privata. Infatti, per evitare l’overworking: alcuni contratti già prevedono esplicitamente il diritto del lavoratore di non rispondere alle e-mail o alle telefonate che arrivano oltre l’orario di lavoro e di poter rinviare la risposta al giorno successivo. Quanto alle pause, alcuni contratti aziendali vietano la convocazione di riunioni o conference-call durante le ore della pausa pranzo o dopo le 18.
L’art. 19 L. 81/2017 prevede inoltre che, l’accordo relativo allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile debba individuare i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Tuttavia, la legge sul punto è purtroppo molto generica: da un lato dice che non ci sono vincoli di orario precisi, e dall’altro ricorda che comunque il lavoratore agile deve rispettare le norme generali.
La traduzione di questi concetti a livello aziendale non è semplice, ma un aspetto deve essere chiaro: non si può pensare che il lavoratore si trova in regime di Smart working debba restare a disposizione a qualsiasi ora del giorno e della notte. La libertà di orario è un valore a patto che non si traduca nell’invasione degli spazi personali. Questo concetto si traduce per forza nella necessità di andare oltre al diritto alla disconnessione, facendo un uso equilibrato anche delle varie forme di interazione digitale.
Il diritto alla disconnessione del lavoratore in smartworking potrebbe diventare legge: il disegno di conversione del DL n. 30 del DL 13 marzo 2021, in discussione in Aula alla Camera il 19 aprile 2021, lo prevede espressamente.
Per la prima volta nell’ordinamento italiano, si riconoscerebbe al dipendente che lavora in modalità agile il diritto di disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità fissati in precedenza.
Questa è una tra le principali novità contenute nel nuovo testo del decreto, così come modificato dagli emendamenti approvati nelle Commissioni Lavoro e Affari Sociali in sede referente la settimana scorsa.
L’iter, dopo la successiva approvazione del Senato, dovrebbe concludersi entro il 12 maggio 2021!