Ciò allorquando tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste per l’approvazione del concordato e, anche alla stregua delle risultanze della relazione dell’attestatore, la proposta di soddisfacimento del Fisco o degli Enti previdenziali è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Analogo meccanismo è previsto negli accordi di ristrutturazione dei debiti data la possibilità di omologa dell’accordo in “mancanza di adesione” dell’Erario e degli Enti di previdenza obbligatoria laddove detta adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei creditori aderenti richiesta dalla Legge fallimentare per la conclusione dell’accordo.
Ma cosa si intende per mancanza di voto e mancanza di adesione?
Il termine “mancanza di voto” potrebbe essere inteso sia quale inerzia del creditore Amministrazione Finanziaria o Enti previdenziale, sia quale esplicita manifestazione di voto negativo alla proposta.
Anche se la questione risulta particolarmente dibattuta, si potrebbe ritenere, alla stregua del tenore della norma, che l’omologazione da parte del Tribunale possa avvenire sia quanto il Fisco e/o gli Enti previdenziali non si pronuncino sulle proposte ricevute, sia quando gli stessi formalizzino un esplicito diniego.
Chiarita la definizione del concetto di mancanza di voto e mancanza di adesione, andiamo ad analizzare quando questi sono da considerarsi “decisivi” ai fini del raggiungimento della percentuale prevista dalla legge fallimentare, nel caso di accordi di ristrutturazione, o “determinante” ai fini del raggiungimento delle maggioranze, nel caso di concordato preventivo.
Nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti, l’adesione è da considerarsi decisiva quando, in mancanza della stessa, non sarebbe possibile il raggiungimento della soglia del 60% dei crediti complessivi richiesti dalla norma.
Si ritiene che il raggiungimento del quorum del 60% debba preesistere alla presentazione della domanda di omologazione. Ne discende, dunque, che l’adesione del Fisco o degli Enti di previdenza debba essere decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale già dal momento della domanda.
Per prassi ormai consolidata, si ritiene che nel calcolo del quorum dovranno essere inclusi anche i crediti prededucibili.
Nel concordato preventivo, invece, il momento in cui verificare se le adesioni del Fisco e degli Enti siano determinanti è il giudizio di omologazione ai sensi dell’articolo 180 della Legge Fallimentare.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 159 del 27 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 34 pubblicata il 29 dicembre 2020 con la quale ha indicato una serie di linee giuda da seguire senza, però, prendere posizione in merito all’istituto del cram down fiscale.
Palese come l’intento dell’Amministrazione Finanziaria sia quello di assumere un ruolo sempre più attivo nell’ambito dei processi di risanamento, limitando così i casi di inerzia degli Uffici e avvantaggiando l’utilizzo degli strumenti di regolazione della crisi.