Prima di analizzare il contenuto del provvedimento, appare utile ricordare cosa sono le fideiussioni e le differenti tipologie previste nel nostro ordinamento.
La fideiussione è un contratto mediante il quale un soggetto, il fideiussore, garantisce con il proprio patrimonio l’adempimento di un’obbligazione contratta da un altro soggetto.
Per ciò che interessa in questa sede, possiamo dividere le fideiussioni in due tipologie: fideiussioni omnibus, mediante la quale il fideiussore garantisce il pagamento di tutti i debiti assunti o che il garantito assumerà con la banca, per qualsiasi operazione, presente o futura; fideiussione specifica, il fideiussore garantisce alla Banca i debiti che il debitore principale ha assunto nei confronti della stessa in dipendenza di una o più operazioni specificatamente individuate e indicate.
Andiamo ora ad analizzare il contenuto del provvedimento della Banca d’Italia e le singole clausole per capire specificatamente quali sono i maggiori oneri che queste possono imporre a carico del garante.
In primis, la clausola c.d. di reviviscenza impone al fideiussore di rimborsare alla banca le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo; la clausola di sopravvivenza secondo la quale la fideiussione permarrà valida anche nel caso in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, il debitore dovrà restituire le somme erogate in esecuzione del debito principale dichiarato nullo; la clausola di deroga mediante la quale il debitore rinuncia al termine di decadenza previsto a suo favore ai sensi dell’articolo 1957 c.c. secondo il quale la banca deve agire contro il debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.
Facile intuire come le predette clausole vadano ad inficiare notevolmente la posizione del garante, prevedendo nei confronti di quest’ultimo effetti particolarmente sfavorevoli a vantaggio unicamente dell’Istituto bancario.
Avendo analizzato brevemente il contenuto del provvedimento della Banca d’Italia, andiamo a valutare il suo ambito applicativo.
In specie, tale provvedimento ha effettivamente ad oggetto lo schema contrattuale della fideiussione omnibus ma delle recentissime pronunce hanno esteso la sua applicabilità anche alla tipologia delle fideiussioni specifiche.
In primis il Tribunale di Matera, con sentenza n. 329/2020 ha ritenuto nulla la fideiussione specifica redatta secondo lo schema ABI censurato dal provvedimento della Banca d’Italia.
A conferma di tale pronuncia, due recentissime sentenze, Tribunale di Vicenza n. 88/2021 e Tribunale di Prato n. 58/2021, hanno statuito che anche le fideiussioni specifiche siano interessate dall’intesa anticoncorrenziale di cui al provvedimento della Banca d’Italia.
Interessante, quindi, notare come l’ambito applicativo del provvedimento si stia pian piano ampliando e come diversi Tribunali si stiano adattato alle sue statuizioni.