Arte e fisco

Quand’è che la cessione di opera scultorea sconta un’IVA agevolata?

La risposta a questo quesito viene fornita dall’Agenzia delle Entrate che ha riscontrato l’interpello n. 303 dello scorso settembre.

In particolare, il titolare di una ditta individuale che realizza, espone e commercia al dettaglio oggetti d’arte si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per sapere se le sculture realizzate, attraverso una stampante 3D, potessero scontare l’aliquota al 10%, come indicato al n. 127- septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972. 

L’artista, infatti, progettava le sculture originali che poi stampava e completava con opere di stucco, lisciatura e verniciatura. 

Le opere finite venivano così vendute direttamente al cliente finale privato, come pezzi unici oppure a tiratura limitata di 50 o 200 pezzi per colore. 

Per l’applicazione dell’aliquota agevolata è necessario far riferimento alla classificazione di opera d’arte contenuta nella Tabella Allegata al decreto IVA, come integrata dalla lett.a) della tabella allegata al D.L. 41/1995.

Ai sensi della norma citata, l’Iva al 10% si applica alle importazioni o alle cessioni effettuate dagli autori, dai loro eredi e legatari di opere scultoree che siano

  • originali ed eseguite interamente dall’artista;
  • fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto; a titolo eccezionale, per le fusioni di sculture eseguite anteriormente al 1 gennaio 1989, la tiratura può superare il numero di otto.

Alla luce di questa definizione, l’Agenzia ha negato che, al caso di specie, si applicasse l’aliquota agevolata poiché le opere non erano eseguite interamente dall’artista, il quale faceva ricorso alla stampante 3D. Inoltre, in alcuni casi era stato superato il limite numerico per la tiratura. 

Il recentissimo parere espresso dall’Agenzia parrebbe, tuttavia, porsi in contrasto con un’affermata sentenza della Corte di Giustizia (causa C-155/1984) la quale ha sottolineato la necessità di interpretare il concetto di opera d’arte scultorea come comprensiva di tutte le opere tridimensionali, quali che siano gli strumenti o i materiali utilizzati. 

La sentenza della Corte delinea, pertanto, una definizione di opera d’arte più ampia di quella considerata e accettata dal Fisco, capace di tenere conto dell’evoluzione delle tecnologie e dello sviluppo delle tecniche di produzione delle opere. 

Inoltre, si ritiene che, l’espressione “eseguite interamente dall’artista”, sarebbe da intendersi non nel senso di esecuzione materiale diretta, bensì in quello di controllo dell’artista nel processo di progettazione e creazione. 

Infine, quanto al numero delle tirature, bisogna verificare caso per caso quale sia l’intervento dell’autore il quale potrebbe determinare anche un’opera originale. 

Conseguentemente, parrebbe che l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sia molto più ermetica e si ponga in contrasto con quanto affermato nell’ambito della giurisprudenza unionale. 

Ciò determina che, nel caso di acquisto di opera d’arte direttamente dall’artista che non segua letteralmente i caratteri dettati della Tariffa Doganale, si applica l’Iva al 22% e non l’aliquota del 10%.